Società sportive dilettantistiche lucrative: il “decreto dignità” abroga l’intera disciplina, destinando le risorse previste per la sua attuazione a favore delle Società sportive non lucrative.

Il decreto dignità approvato dal Consiglio dei Ministri, abroga l’intera disciplina delle Società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL), nuovo soggetto giuridico istituito a decorrere dal 2018 e previsto nella legge di bilancio 2018 (art. 1 commi da 353 a 361 della L. 205/2017).

Il ricorso a questo tipo di società sportiva avrebbe consentito di beneficiare di talune agevolazioni fiscali.

Alle SSDL, infatti, erano riconosciute:

  • la riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle società (IRES), quindi il 12 anziché il 24%;
  • l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Viene travolta dal decreto dignità anche la particolare disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative che sarebbero state instaurate dalle predette società.

Era stabilito che per le SSDL non fosse operativo l’art. 2 comma 1 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81.

In sostanza: per le collaborazioni che le nuove società avrebbero instaurato non sarebbero state applicate le norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato.

A tale scopo, sarebbe stato necessario un apposito intervento del CONI teso ad individuare le prestazioni che potevano beneficiare della normativa.

Con l’intervento vengono anche meno le criticità che aveva sollevato il trattamento IRPEF dei compensi percepiti per tali rapporti di collaborazione.

Era previsto, infatti, che:

  • per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi avrebbero rappresentato per i percettori redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR;
  • per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi avrebbero rappresentato per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 del TUIR.

Viene inoltre eliminata l’agevolazione contributiva di cui le SSDL avrebbero beneficiato in relazione ai rapporti di collaborazione instaurati, consistente nel versamento di una contribuzione in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore, per il periodo 2018-2022.

Le risorse ricavate dall’abrogazione di questa normativa sono destinate a un apposito fondo per interventi in favore delle Società sportive dilettantistiche (non lucrative).