Tramite il decreto dignità” il Consiglio dei Ministri ha previsto l’introduzione di alcune modifiche in materia di fisco e lavoro.

Tra le modifiche previste, rileviamo l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

In materia di lavoro, invece, segnaliamo la previsione di una modifica dei contratti a termine.

Chiariamo subito che le disposizioni elencate in seguito saranno operative solamente dopo la pubblicazione del provvedimento definitivo in Gazzetta Ufficiale.

  • Redditometro –> modifiche

Con il decreto dignità” viene introdotta una disposizione in base alla quale il decreto ministeriale attualmente vigente (DM 16.09.2015) che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva, non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire relativi al 2016 e agli anni successivi. Viene prevista l’adozione da parte del Mef di un nuovo decreto in materia, dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

  • Spesometro –> rinvio

Con il decreto dignità” viene previsto il rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro” –> articolo 21, Dl 78/2010). In particolare, viene stabilito che i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28.02.2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (cioè il 30.11.2018).

  • Split payment –> abolizione parziale

Nel decreto dignità” viene prevista l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment” – articolo 17- Ter, Dpr 633/1972) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

  • Disposizioni integrative in materia di iperammortamento

L’incentivo conosciuto come “iperammortamento” spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero del beneficio.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la  delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

  • Contratti di lavoro a termine

Attuata la modifica della disciplina dei contratti a termine, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

  1. la durata massima del rapporto viene ridotta a 24 mesi;
  2. il datore di lavoro deve giustificare l’apposizione del termine per tutti i rapporti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria);
  3. nel caso di rinnovo, deve essere sempre apposta la giustificazione del termine, ed il contributo addizionale viene incrementato a 0,5%;
  4. il termine deve avere forma scritta;
  5. il numero delle proroghe viene ridotto a 4.
  • Divieto pubblicità giochi – scommesse

Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore, e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.

Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti, la cui pubblicità è vietata ai sensi del presente articolo.

Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita (di cui all’articolo 21, comma 6, del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.