Per poter usufruire dell’iper ammortamento è importante fornire la completa e necessaria documentazione.

E’ fondamentale che l’impresa presenti:

– una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, ovvero per i beni aventi ognuno un costo di acquisizione superiore a Euro 500.000 (cinquecentomila);

– una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Essi devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia.

La perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati.

In alternativa, è possibile produrre un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui si evince che:

– il bene possiede le caratteristiche tecniche per essere incluso negli elenchi di cui all’allegato A o B annessi alla legge di bilancio 2017;

– il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’Agenzia delle Entrate (circ. n. 4/2017) ha chiarito che per poter fruire dei benefici dell’iper-ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge.

Inoltre, la perizia/attestazione di conformità deve essere corredata di un’analisi tecnica, realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione, e custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione (le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria).

L’analisi tecnica deve contenere la descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione.

La descrizione deve dimostrare che il bene può essere incluso in una delle categorie definite nell’allegato A o B, deve indicare il costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing), e deve descrivere le caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali che soddisfano i requisiti obbligatori e quelli facoltativi.

L’analisi, inoltre, deve contenere la verifica dei requisiti di interconnessione.

Affinché un bene possa essere definito “interconnesso”, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1 comma 11 della L. 232/2016, ai fini dell’ottenimento del beneficio è necessario e sufficiente che scambi informazioni:

con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.)

con sistemi esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.);

per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);

e che sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

Nell’analisi devono essere inoltre descritte le modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura, nonché la rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni).

Per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a Euro 500.000 (cinquecentomila), il possesso dei requisiti deve essere invece attestato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, fermo restando che tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità.

La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione.

Se successivo invece, devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive:

– la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene;

– la seconda al buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.

In tal caso, l’agevolazione dell’iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione.