Limiti contante: le nuove disposizioni

Con l’art. 18 co. 1 lett. a) e lett. b) del DL 124/2019 (Decreto fiscale 2019) il legislatore ha inteso disincentivare l’utilizzo del denaro contante e favorire la tracciabilità dei trasferimenti di denaro, apportando le seguenti novità in materia di:

  • limiti all’utilizzo del contante
  • obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento.
Abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante

L’art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 prevede un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro.

In particolare:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021 varrà l’importo limite di 1,999,99 euro;
  • dall’1.1.2022 si avrà invece l’importo limite di 999,99 euro.

Il divieto in questione riguarda, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Regime sanzionatorio

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, ai sensi dell’art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

L’art. 18 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 prevede, per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, che:

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 co. 6 del DLgs. 231/2007).

Mancata accettazione di pagamenti tramite carte di pagamento

A decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento (art.23 co. 1 lett. b) del DL 124/2019).

Attraverso il riferimento al valore della transazione si vuole graduare la sanzione in ragione dell’importo rispetto al quale viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici. La condotta tipica – si sottolinea – non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81; peraltro, è espressamente esclusa l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/81.

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere, ai sensi dell’art. 13 co. 4 della L.689/81, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo (art. 23 co. 1 lett. b) del DL 124/2019).

Si tenga presente, infine, che l’art. 23 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 interviene sul comma 4 dell’art. 15 del DL 179/2012 sostituendo le parole “carte di debito e di credito” con le parole “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.