Associazioni sportive dilettantistiche e l’applicazione del regime fiscale agevolato

Con la circolare n. 18 del 01.08.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni relative alla disciplina delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento all’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 16.12.1991.

Si precisa che le considerazione riportate di seguito valgono sia per Associazioni Sportive Dilettantistiche sia per le Società Sportive Dilettantistiche (che ormai sono per definizione “senza scopo di lucro” in quanto quelle “con scopo di lucro” sono state abrogate di recente).

Tra i vari chiarimenti forniti segnaliamo i seguenti:

  1. la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame (è prevista unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa);
  2. l’utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e delle altre strutture possono considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali dall’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, purché tali prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva;
  3. i contributi versati da amministrazioni pubbliche non rilevano ai fini del calcolo del plafond di 400.000 euro.

A riguardo si rammenta che, secondo quanto previsto dalla legge n. 398/1991:

  1. il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei proventi il coefficiente di redditività nella misura del 3%;
  2. la detrazione IVA è forfettizzata nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;
  3. i soggetti che hanno esercitato l’opzione e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite dei proventi commerciali di 400.000 euro non possono applicare il regime agevolato a decorrere dal periodo d’imposta successivo al superamento della soglia.

 

Chiarimenti della circolare n. 18/E/2018

COMUNICAZIONE SIAE

Il successivo articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del 1997, rubricato “Obbligo di comunicazione”, dispone, al comma 3, che “Resta ferma la validità dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni”.

Riguardo alla comunicazione SIAE, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il DPR n. 442 del 1997, all’articolo 1 comma 1, stabilisce che “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili” e che “La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. (…)”.

Sulla base di tali disposizioni l’Agenzia ritiene che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991 qualora abbiano adottato il “comportamento concludente”.

In presenza di comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso.

Tuttavia, la mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

CONNESSIONE ISTITUZIONALE DEI PROVENTI

Al fine di definire l’ambito delle attività “connesse agli scopi istituzionali”, l’Agenzia delle Entrate ritiene utile fare riferimento alle disposizioni di carattere fiscale che prevedono particolari norme agevolative, la cui applicazione è correlata allo svolgimento di attività connesse con gli scopi istituzionali dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

Ai soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 si applica il regime forfetario IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali”. L’applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è dunque limitata alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.

Sono da escludere, invece, le attività connesse agli scopi istituzionali, le prestazioni relative, ad esempio, al bagno turco e all’idromassaggio in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività.

Ai fini dell’applicazione del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, tra le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali possono rientrare non solo le prestazioni rese in relazione alla partecipazione a gare o manifestazioni sportive, ma anche quelle relative allo svolgimento delle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Restano escluse, invece, dal concetto di attività connesse agli scopi istituzionali, le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall’organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).

In sostanza, non potranno essere considerate attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi.

Possono rientrare, invece, tra le attività soggette al regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di materiale sportivo strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l’ente è iscritto nel Registro del CONI, qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro risulti assicurata dalla circostanza che tali attività siano svolte all’interno della struttura dove si svolge l’attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa), senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato nel senso sopra chiarito, al fine di garantire che tali attività siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l’attività sportiva.

Resta ferma, come sopra ribadito, l’esclusione da IRES dei proventi delle somministrazioni di alimenti e bevande o la vendita di materiali sportivi rese in occasione dell’evento sportivo ed in concomitanza con lo svolgimento dello stesso in conformità alle condizioni e ai limiti posti dalla legge.

Riguardo ai servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo, l’Agenzia ha specificato che questi servizi possono considerarsi come attività connesse con gli scopi istituzionali dall’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, purché tali prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell’organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).

In presenza di tali condizioni, i proventi derivanti dai predetti servizi potranno rientrare nell’ambito applicativo del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991.

Resta fermo che gli stessi servizi, qualora resi, alle predette condizioni, in favore degli associati o degli altri soggetti espressamente indicati dall’articolo 148, comma 3, del TUIR, potranno essere ricompresi nella previsione di decommercializzazione ai fini IRES recata da tale disposizione.

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI – APPLICAZIONE DEL LIMITE DI 400.000 EURO

Per quanto riguarda la natura dei contributi agevolati, si fa presente che la norma non fa alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi, poiché si riferisce in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente,

Pertanto, rientrano nell’agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi. L’articolo 143, comma 3, lettera b), del TUIR prevede che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Per quanto concerne la questione se rientrino o meno nel calcolo del plafond di 400.000 euro – ai fini del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 – l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in via generale, devono essere esclusi dal calcolo del plafond per l’accesso al regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 tutti i proventi che non concorrono, per espressa previsione normativa, alla formazione del reddito imponibile.

Tali contributi, pertanto, non rientrano nel calcolo del plafond di 400.000 euro.

Va evidenziato, inoltre, che il regime agevolativo recato dall’articolo 143, comma 3, lettera b) del TUIR opera solo agli effetti dell’IRES. Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale dei contributi in argomento ai fini IVA, gli stessi contributi sono sottoposti a tale ultima imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE

In merito alla raccolta delle quote associative in contanti, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità in argomento, deve adottare le seguenti modalità di documentazione e contabilizzazione

  • per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso;
  • l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, stabilisce che tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore al limite di 1.000 euro, riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che si avvalgono del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, devono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente sportivo, o effettuati mediante carte di credito o bancomat, o altri sistemi di pagamento che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro destinataria dei versamenti.

Inoltre, al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.

Tali modalità di registrazione, unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio di esercizio, nel quale sono riportate anche le quote di iscrizione ai corsi o di affiliazione all’ente, consente all’organo di rappresentanza dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro di soddisfare le esigenze informative – sia degli associati/soci che dei terzi – in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso.

DECADENZA PER RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE MASSIMO

Nel caso di superamento del limite di proventi commerciali di 400.000 euro nel corso dell’ultimo mese del periodo d’imposta, il regime agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991 si applica per tutto il periodo d’imposta in cui è avvenuto il superamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro.

Con riferimento, invece, all’intero periodo d’imposta successivo, l’ente dovrà applicare, ai fini IRES e IVA, le regole generali, sia con riguardo alla determinazione dell’imposta sia ai fini degli adempimenti fiscali.

Ad esempio, qualora un ente, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, abbia superato il limite dei 400.000 euro nel mese di dicembre dell’anno “n”, in tal caso applicherà il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 per l’intero anno “n”, mentre applicherà il regime ordinario per il successivo anno “n+1”.

DETERMINAZIONE REDDITO IVA IN CASO DI DECADENZA

Nell’ipotesi di decadenza dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991 a seguito di attività di controllo fiscale, l’Agenzia ritiene che sia possibile, da parte dei verificatori, procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro al fine della ricostruzione della base imponibile IRES, sempre che l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo sia in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.

RENDICONTO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DEI FONDI

Ciò posto, si ritiene, comunque, che il mancato assolvimento dell’adempimento in questione non determini, di per sé, l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 per i proventi realizzati e non rendicontati, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile, da parte dell’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, fornire gli idonei riscontri al fine di attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

In tal caso, tuttavia, resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

L’Agenzia precisa, anzitutto, che l’adempimento relativo al rendiconto per la raccolta dei fondi può considerarsi soddisfatto qualora i dati da inserire nel rendiconto in argomento (le entrate e le spese relative a ciascuno dei due eventi annuali indicati nell’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) siano comunque chiaramente desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascun manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli articoli 20 e 22 del DPR n. 600 del 1973.

CERTIFICAZIONI  CORRISPETTIVI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

L’ambito di applicazione di tale sistema di certificazione è specificatamente e autonomamente disciplinato sia sotto il profilo oggettivo sia relativamente ai soggetti destinatari e agli eventuali esoneri e agevolazioni.

Pertanto, le previsioni di esonero dalla certificazione dei corrispettivi attraverso modalità diverse dai predetti titoli di accesso (ad esempio mediante ricevute fiscali o scontrini fiscali) non si estendono agli obblighi di certificazione per le attività di spettacolo e di intrattenimento.

Le manifestazioni sportive dilettantistiche rientrano tra le attività spettacolistiche ai sensi del n. 2) della Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972. Per le attività di spettacolo elencate nella Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 nonché per le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 è previsto un sistema di certificazione proprio costituito dai titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.