Rifornimenti carburante e fatturazione elettronica

Gentile cliente, come noto, a partire dall’01/01/2019, vige l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica anche per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Nel contesto di una risposta fornita in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nell’ambito delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi IVA, non è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo per il quale viene effettuato il rifornimento.

Tale informazione potrà comunque essere riportata, in via facoltativa, nel campo “Altri Dati Gestionali” della fattura.

Si conferma, inoltre, che la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei carburanti sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica, sia all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Con un’altra risposta, è stato chiarito, invece, che, in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall’orario di servizio dei distributori di carburante, senza che sia possibile ottenere nell’immediato l’emissione della fattura elettronica, il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento e chiedere successivamente l’emissione della fattura elettronica.

Di seguito l’argomento viene trattato in maniera più approfondita

Premessa

A partire dall’1.1.2019, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica si applica anche alle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

L’art. 11-bis del DL 87/2018 (conv. L. 96/2018) aveva escluso tali operazioni dall’applicazione anticipata del predetto obbligo stabilita, a decorrere dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (art. 1 co. 917 della L. 205/2017).

Accanto all’obbligo della fatturazione elettronica, la legge di bilancio 2018 ha stabilito che, con decorrenza dall’1.7.2018:

entrambe sono subordinate al pagamento dei rifornimenti mediante mezzi “tracciabili”.

Indicazione non obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo

Con una prima risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nell’ambito delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi IVA, non è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo per il quale viene effettuato il rifornimento.

Infatti, dalla risposta resa si desume che, anche se non obbligatoria, l’informazione relativa alla targa del mezzo potrà comunque essere riportata, in via facoltativa, nel campo “Altri Dati Gestionali” della fattura elettronica.

Tale risposta conferma quanto già a suo tempo precisato dalla medesima agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 8/E/2018, ha precisato che la targa o altro estremo identificativo del veicolo (es. casa costruttrice, modello, ecc.) al quale sono destinati i carburanti non rientrano nel contenuto obbligatorio della fattura. Ciò nonostante, tali elementi facoltativi possono comunque essere inseriti nelle fatture.

Sempre nel contesto della citata risposta, viene ribadito che la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei carburanti sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica, sia all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, di cui al provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203.

Secondo il citato provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, quali ad esempio (provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203):

  • assegni bancari e postali (circolari e non);
  • vaglia cambiari e postali;
  • bonifici bancari o postali;
  • addebiti diretti in conto corrente;
  • carte di credito, bancomat e prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Rifornimenti di carburante al self service

Con un’altra risposta, è stato chiarito il comportamento che deve essere adottato dai soggetti titolari di partita IVA che fanno rifornimento presso impianti di distribuzione in quel momento senza personale (distributori automatici) e senza lettore «Qrcode»,

Nel caso prospettato, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che, in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall’orario di servizio dei distributori di carburante, senza che sia possibile ottenere nell’immediato l’emissione della fattura elettronica, il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento.

La rilevanza del costo, sia per l’Iva che per i redditi, è riconosciuta solo in presenza di fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile, dunque se la macchina del self-service, non è in grado di leggere il Qr-code di chi sta operando l’acquisto o è fuori servizio, il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento e  poi, seguire le procedure di ciascun distributore del carburante, ad esempio fotografando lo scontrino e inviandolo tramite un’App che identifica il cliente per l’emissione della fattura elettronica.