Legge di bilancio 2021: principali novità fiscali

E’ stata pubblicata la Legge di bi­lancio 2021 (Legge 30.12.2020 n. 178), in vigore dall’1.1.2021.

Ecco le principali novità in materia fiscale e di agevolazioniche contiene:

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la de­tra­zione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità im­mobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite mas­si­mo di spesa detraibile.

Interventi diriqualificazione energetica degli edifici – Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

· la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, al­le spe­se sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equiva­lenti);

· la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);

· l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli in­terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac­catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per­sone fisiche;

· il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché pos­sa essere assimilata all’edificio unifamiliare.

Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia do­tata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im­pianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;

· l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter­ven­ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su­perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;

· l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);

· l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture perti­nen­ziali agli edifici;

· la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infra­strut­ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;

· l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di pre­sta­zione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%.

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata sino al 31.12.2021.

Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

· spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;

· fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Riallineamento dei valori dell’avviamento

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

· agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli im­mobili degli stabilimenti termali;

· agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e rela­tive pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli del­la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affit­tacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas­sivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

· agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser­­centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieri­stici o manifestazioni;

· agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a con­dizio­ne che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle parte­ci­pazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al­la data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le parte­ci­pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

· un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, inge­gne­­re e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

· il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ov­vero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pa­ri importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):

· per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

· per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

· per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

· per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

· nella misura del 20% del costo;

· nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

· è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;

· spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);

· per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;

· nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re­stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

· in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;

· nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

· in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

· nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

· in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;

· nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

· esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

· in tre quote annuali di pari importo;

· a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

· subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni stru­mentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

· a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;

· nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);

· entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat­ta­forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul­tan­ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob­bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma mul­tilaterale per le compensazioni.

Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

· le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di ser­vizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;

· le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o da­gli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vac­cini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto

Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari bene­ficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del ser­vizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, do­vreb­be applicarsi retroattivamente.