Legge di Bilancio 2019 – La Bozza

E’ stato presentato alle camere il disegno di legge di bilancio 2019 che contiene numerose novità in materia fiscale e del lavoro. Il provvedimento legislativo prevede in alcuni casi la riduzione ed in altri la soppressione di agevolazioni a favore dell’introduzione o del potenziamento di altri provvedimenti fiscali.

Tra le principali novità, segnaliamo le seguenti:

  • viene prevista l’estensione del regime forfetario (ad aliquota invariata) a favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro e la contestuale eliminazione dei limiti collegati alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori e beni strumentali;
  • vengono sterilizzate, anche per il 2019, le aliquote IVA maggiorate;
  • viene prevista l’introduzione di un regime agevolato di tassazione per le lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedre;
  • viene introdotta, dal 2020, una flat tax sul reddito d’impresa e sul lavoro autonomo che prevede l’applicazione di un’aliquota di imposta sostitutiva sui redditi pari al 20%. Il regime può trovare applicazione nei confronti di coloro che nell’anno precedente hanno avuto un reddito compreso tra i 65.001 ed i 100.000 euro. Per gli stessi soggetti viene inoltre prevista l’esenzione dall’IVA;
  • viene disciplinato un regime premiale IRES a favore delle società che reinvestono gli utili in investimenti in beni strumentali nuovi e assunzione di lavoratori subordinati che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta del 15%;
  • viene introdotta la cedolare secca sugli immobili commerciali;
  • vengono prorogati i bonus in materia di recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi e bonus verde;
  • viene ridotto l’incentivo previsto in materia di ricerca e sviluppo, che potrà essere fruito nella misura attuale (50%) solo per le spese del personale, per i contratti stipulati con università e start-up. Nelle restanti ipotesi l’incentivo sarà rideterminato nella misura del 25%;
  • viene prorogato l’iper ammortamento con modifiche in termini di misura e fruizione dell’incentivo;
  • viene abrogato l’incentivo ACE ed il regime IRI.

Di seguito una tabella esplicativa delle principali novità previste dalla bozza della legge finanziaria 2019. E’ doveroso precisare che le disposizioni di seguito illustrate potrebbero essere oggetto di modifiche.

 

Sterilizzazione delle aliquote IVA

Per il 2019, le aliquote IVA rimarranno invariate rispetto a quelle attualmente applicabili. Viene previsto il passaggio (salvo ulteriore sterilizzazione):

  • dal 10% al 13% a decorrere dal 2020;
  • dal 22% al 24,1% a decorrere dal 2020;
  • dal 24,1% al 24,5% dal 2021.

Estensione del regime forfetario a 65.000 euro

Viene prevista, a decorrere dal 01.01.2019, l’estensione del limite di ricavi previsto per l’accesso ed il mantenimento del c.d. “regime forfetario”. A tutte le attività verrà applicato il nuovo limite di ricavi e compensi di 65.000 euro, in luogo delle soglie analiticamente previste per ogni categoria di attività (dai 25.000 euro degli intermediari di commercio ai 50.000 euro del commercio all’ingrosso e al dettaglio).

Rimane inalterato, invece, il coefficiente di redditività previsto per le varie attività:

REGIME FORFETARIO – COEFFICIENTI E LIMITI
Settore Limite compensi Coefficiente redditività
Industrie alimentari / bevande 65.000 euro 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 65.000 euro 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 65.000 euro 40%
Commercio ambulante e di altri prodotti 65.000 euro 54%
Costruzione e attività immobiliari 65.000 euro 86%
Intermediari del commercio 65.000 euro 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 65.000 euro 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 65.000 euro 78%
Altre attività 65.000 euro 67%

Le modifiche prevedono, inoltre, l’eliminazione delle limitazioni per l’accesso relative alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori (5.000 euro) e al costo complessivo dei beni strumentali (20.000 euro).

Con riferimento alle cause di esclusione, invece, il regime premiale non potrà essere utilizzato qualora il contribuente, contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipi a società di persone, associazioni, imprese familiari e SRL anche se di tipo trasparente ex art.116 del Tuir.

Il regime non trova applicazione, inoltre, nei confronti di coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato e che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o soggetti a questi riconducibili).

Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al regime dei minimi nel 2015, viene prevista la possibilità di beneficiare del regime forfetario “start-up” con aliquota di imposta al 5% per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015-2019.

Flat tax per i redditi da 65.000 a 100.000

A decorrere dal 2020 viene prevista la possibilità per lavoratori autonomi e imprenditori di applicare al reddito un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali e IRAP pari al 20%.

Per accedere al regime, il contribuente deve aver conseguito ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

I contribuenti che possono accedere al regime premiale:

  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma solo a comunicare il percettore dei redditi in dichiarazione;
  • sono esonerati dall’IVA.

Non possono accedere al regime coloro che applicano regimi speciali ai fini IVA o forfetari per la determinazione del reddito, soggetti non residenti (salvo residenti UE o SEE in stato che assicuri scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del reddito), soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato o mezzi di trasporto nuovi in via esclusiva o prevalente.

Viene esclusa l’applicazione del regime, inoltre, nel caso di imprenditori / lavoratori autonomi che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni, imprese familiari, SRL o associazioni in partecipazione.

Il regime non trova applicazione, inoltre, nei confronti di coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato e che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o soggetti a questi riconducibili).

Cedolare secca su immobili commerciali

Estensione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità immobiliari C/01 di superficie fino a 600 metri quadri (il medesimo trattamento si applica alle pertinenze, che non rientrano nel computo della metratura massima).

Recupero edilizio, risparmio energetico, arredi e bonus verde

Proroga al 31.12.2019 degli incentivi maggiorati previsti in materia di recupero edilizio, risparmio energetico, nonché gli incentivi previsti in materia di arredi e bonus verde.

Le detrazioni per gli interventi sismici, validi fino al 2021, non necessitano invece di alcuna proroga.

Inoltre, evidenziamo che:

  • non vengono modificate le ipotesi di detrazione al 65-50% previste nel precedente anno in materia di risparmio energetico;
  • non sono state apportate modifiche alla disciplina del recupero edilizio, con conseguente applicazione dell’aliquota del 50% su un massimale di spesa di 96.000 euro;
  • i requisiti per accedere al bonus arredi restano invariati;
  • la misura introdotta nel precedente anno viene prorogata senza modifiche per le spese sostenute nel 2019.

IRES – riduzione tassazione utili

In materia di utili IRES viene introdotta un’agevolazione che consente l’abbattimento dell’aliquota di imposta al 15% nel caso di accantonamento degli utili (prodotti a partire dal 2018) a riserve diverse da quelle non disponibili, nel limite della somma degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi e costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato (determinato e indeterminato).

L’ammontare degli investimenti è calcolato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali nuovi, mentre il costo del personale rileva in caso di incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio delle attività commerciali rispetto al numero di dipendenti assunti al 30.09.2018 (per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro dal 01.10.2018 tutte le assunzioni verranno computate come incremento).

La riduzione dell’imposta si applica anche nel caso di società trasparenti in occasione dell’attribuzione a ciascun socio della quota di partecipazione agli utili ed agli imprenditori individuali, SNC e SAS.

L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Ristrutturazione impianti sportivi

Viene riconosciuto un credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per la manutenzione ed il restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture.

Il credito d’imposta del 65% è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Perdite d’impresa

In materia di perdite, viene previsto che:

  • per le imprese in contabilità semplificata e contabilità ordinaria, nonché per i soci di società di persone in contabilità semplificata o ordinaria, si applicano le stesse regole previste per le società di capitali (compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito);
  • in via transitoria, per le imprese in contabilità semplificata e quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata viene prevista:
  1. per le perdite maturate nel 2018 la compensabilità nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
  2. per le perdite maturate nel 2019 la compensabilità nel 2020 in misura non superiore al 60%.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni e partecipazioni alla data del 01.01.2019 non in regime di impresa (da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e enti non commerciali).

Viene previsto il versamento entro il 30.06.2019 dell’imposta sostitutiva pari all’8%. Nel medesimo termine viene prevista la redazione e l’asseverazione della perizia di stima.

Avviamento e altri beni immateriali

Viene stabilito che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento o di altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate, non ancora dedotte, sono deducibili come indicate in tabella:

DEDUCIBILITA’
Periodo d’imposta Deducibilità
2019 5%
2020 3%
2021 10%
2022-2027 12%
2028-2029 5%

 

Lezioni private e ripetizioni

Introduzione di un regime agevolato a favore degli insegnanti titolari di cattedra che prevede l’applicazione di un’aliquota sostitutiva dei redditi pari al 15% da applicare ai compensi ricevuti per lezioni private e ripetizioni.

I dipendenti pubblici dovranno comunicare all’Amministrazione l’esercizio di tali attività extra professionali ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Proroga iper ammortamento

Disposta la proroga dell’ iper-ammortamento per gli acquisti effettuati entro il prossimo 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura di almeno pari al 20%.

La maggiorazione viene differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti:

  • fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 150%;
  • fino a 10 milioni di euro, la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 100%;
  • fino a 20 milioni di euro, la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 50%.

Viene inoltre disposta la proroga del maxi ammortamento del 40% sui beni immateriali strumentali previsti dalla tabella B della finanziaria 2017.

Credito R&S

Riduzione dell’incentivo in materia di ricerca e sviluppo. Secondo quanto previsto dalla bozza del provvedimento, il massimale del credito spettante viene ridotto dal 20 a 10 milioni di euro, ed il calcolo dell’incentivo avverrà su un’aliquota del 50 e del 25%.

In particolare:

  1. l’aliquota di credito d’imposta del 50% si applica al costo del personale dipendente, ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati ed ai contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative o PMI innovative;
  2. l’aliquota di credito del 25% si applica al personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso da lavoro subordinato, strumenti di attrezzature di laboratorio, contratti stipulati con imprese diverse di quelle indicate al punto 1, competenze tecniche e privative industriali, materiali forniture e altri prodotti direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo.

A partire dal 2018 non viene richiesta l’allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale.

Viene invece richiesta una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è subordinato all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione.

Abrogazione IRI

Abrogazione del regime agevolato IRI.

Abrogazione ACE

Abrogazione dell’incentivo ACE.

Abrogazione super ammortamento

Considerata la mancata proroga dell’incentivo, lo stesso non trova più applicazione (salvo nel caso sopra illustrato di spese collegate all’iper ammortamento).

Canone RAI

Riconoscimento a regime del canone RAI nella misura di 90 euro annui.

Proroga esenzione IMU

Con riferimento agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, viene prevista la proroga dell’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2019.