Formazione tecnologica: un credito d’imposta per le imprese

Tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, hanno diritto ad un credito d’imposta del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo di formazione utile ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla Legge 232/2016, quali:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyberfisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le suddette attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Non si considera ammissibile la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

E’ importante quindi evidenziare che:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né alla determinazione della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del DPR 917/1986;
  • è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9.7.1997 n. 241.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti per l’utilizzo dei crediti d’imposta, pari a 250.000 euro annui – di cui all’art. 1 co. 53 della Legge 24.12.2007, n. 244  – e della soglia massima di compensazione annua, fissata in 700.000 euro – di cui all’art. 34 della Legge 23.12.2000, n. 388.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati, in allegato al bilancio d’esercizio, dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nel rispetto dei principi di indipendenza di cui all’art. 10 del DLgs. 27.1.2010, n. 39.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dai suddetti obblighi.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile.