Formazione dipendenti: incentivi alle imprese che investono

Per le imprese che intendono investire in formazione è stato introdotto un nuovo incentivo che prevede la concessione di un credito d’imposta (art. 1, c. da 46 a 56 della L. 205/2017).

Vediamo di cosa si tratta: le imprese (indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal regime contabile adottato) che decidono di investire nella formazione del personale sulle tecnologie comprese nel Piano Nazionale Impresa 4.0, possono beneficiare di un incentivo pari al 40% delle spese sostenute, calcolato sul costo del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione.

Per dare risposta ai quesiti più frequenti posti dagli operatori del settore, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato (15.03.2018) alcuni chiarimenti relativi all’applicazione dell’incentivo.

In particolare:

  1. La fruizione dell’incentivo è scollegata dalla fruizione del bonus super e iper ammortamento.
  2. Il bonus si applica anche alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
  3. Le spese oggetto del credito d’imposta per la formazione saranno indicate dal decreto attuativo (le disposizioni legislative delineano solo i settori della formazione rilevanti).
  4. Anche gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al beneficio.
  5. Non è prevista la presentazione di un’istanza per la fruizione dell’incentivo.
  6. Possono usufruire dell’incentivo anche le imprese artigiane.

Il credito d’imposta, nella misura massima annuale di 300.000 euro, potrà essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno oggetto di apposito decreto attuativo.

Segnaliamo che le attività di formazione devono:

  • essere previste da un apposito accordo territoriale o aziendale (sulla falsariga di quanto previsto per i premi di produttività o per le agevolazioni sulla conciliazione vita-lavoro);
  • riferirsi alle specifiche ipotesi previste dal comma 48 dell’art. 1 L. 205/2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyberfisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

Si segnala che il Dipartimento delle Finanze ha annunciato che nel decreto attuativo verranno invece esplicitate le voci di spesa ammesse all’incentivo.

Si precisa inoltre che il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi esclusivamente tramite compensazione.

Si segnala, in particolare, che non dovranno essere presentate specifiche istanze con riferimento alla sua assegnazione, ma potrebbero essere previsti adempimenti propedeutici alla sua fruizione da parte del decreto attuativo.

Normativa di Riferimento – Art. 31 Regolamento UE n. 651/2014

  1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
  2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
  3. Sono ammissibili i seguenti costi:
  • a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

[…]

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.