Detrazioni fiscali: valide solo con pagamenti tracciabili

La Legge di Bilancio 2020 contiene tante novità, tra le più rilevanti in materia di oneri detraibili possiamo annoverare le seguenti:

  • la norma che vincola la detraibilità di alcune spese al pagamento avvenuto con strumenti “tracciabili”;
  • la norma che parametra la misura delle detrazioni fiscali al reddito complessivo del contribuente.

L’articolo 1, comma 679, L. 160/2019 prevede che, ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta:

  • per gli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir, e in altre disposizioni normative;
  • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997.
Quando si applica l’obbligo?

L’obbligo si applica esclusivamente per le spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 19%, escludendosi quindi per tutte quelle spese che possono beneficiare di una detrazione maggiore, quali ad esempio le erogazioni liberali a favore delle Onlus e dei partiti politici per le quali spetta la detrazione del 26%, le erogazioni liberali a favore delle Onlus e Aps per le quali spetta la detrazione del 30% e le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato (Odv) per le quali spetta la detrazione del 35% per le quali comunque vengono già richiesti, ai fini di beneficiare della detraibilità, pagamenti con mezzi tracciabili.

L’obbligo inoltre non opera, oltre che per le spese per le quali spetta una detrazione dall’imposta in misura maggiore del 19%, anche per le spese deducibili ai sensi dell’articolo 10 Tuir o per le spese che prevedono una detrazione di tipo forfetario (ad esempio nel caso delle detrazioni fiscali previste per canoni di locazione).

Oltre agli oneri previsti dall’articolo 15 Tuir sono soggette alla normativa in esame anche le spese che beneficiano della detrazione Irpef del 19% ma disciplinate da altre disposizioni normative, quali ad esempio le spese per asili nido o le spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani di cui all’articolo 16, comma 1-quinquies, Tuir.

In merito ai mezzi di pagamento idonei per poter beneficiare della detrazione è necessario che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

È esclusa quindi la detrazione in caso di pagamento in contanti.

Le spese non soggette all’obbligo di tracciabiltà

Non tutte le spese detraibili al 19% sono tuttavia soggette a obbligo di tracciabilità: il comma 680 dell’articolo 1 L. 160/2019 stabilisce infatti che la disposizione in esame non si applichi alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di:

  • medicinali
  • dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Sempre in tema di oneri detraibili la legge di Bilancio 2020 ha introdotto un’ulteriore novità: a decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, le detrazioni Irpef di cui all’articolo 15 Tuir saranno parametrate all’ammontare del reddito complessivo solo quando quest’ultimo, assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, sia superiore ad euro 120.000, mentre non spetteranno nel caso di reddito superiore ad euro 240.000.

La norma fa riferimento esclusivamente agli oneri di cui all’articolo 15 Tuir, indipendentemente dall’aliquota di detrazione prevista (quindi sia oneri con detrazione al 19% che 26%): sono salve, pertanto, tutte le altre detrazioni previste da norme diverse, quali, ad esempio, quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis.