Contributo a fondo perduto: le novità del DL Rilancio

L’art. 25 del DL “Rilancio” prevede un contributo a fondo perduto per imprese (anche agricole) e per i professionisti in presenza di un calo del fatturato e/o dei corrispettivi rispetto al 2019, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

La Norma in Sintesi

Il contributo in esame non spetta, in ogni caso:

  1. ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  2. agli enti pubblici;
  3. ai dipendenti e ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:

  1. l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
  2. l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo. Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.

Per espressa previsione normativa, il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che:

  1. hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019;
  2. a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

Tale percentuale è così determinata:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:

  • a 1000 euro per le persone fisiche;
  • a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come Procedere

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, un’istanza all’agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale.

Il contributo a fondo perduto spetta, in linea generale, ai soggetti esercenti attività di impresa (anche agricola) e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, ivi ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.

Come indicato nella relazione illustrativa, tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non assume rilievo, quindi, ai fini dell’accesso all’agevolazione:

  • la forma giuridica adottata dal contribuente (impresa individuale, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo)
  • il regime contabile adottato dal richiedente (contabilità ordinaria o semplificata).

Possono richiedere, quindi, il contributo a fondo perduto, se ricorrono gli altri presupposti contemplati dalla norma anche i contribuenti in regime forfetario e sia quelli che adottano il regime dei minimi.

Una seconda condizione che deve essere verificata per accedere all’agevolazione è che il soggetto richiedente non rientri in una delle condizioni, richiamate dal comma 2 dell’articolo 25 del D.L. 34/2020, al ricorrere delle quali il contributo non spetta. Si precisa, infatti, che sono esclusi, in ogni caso, dal fondo perduto le seguenti categorie di soggetti:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’accesso all’agevolazione (di cui si dirà in seguito);
  • agli enti pubblici di cui all’art 74 del TUIR;
  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

A dispetto di quanto previsto nelle prime bozze, la versione definitiva del decreto rilancio ha escluso dall’agevolazione i professionisti iscritti alle casse di previdenza e ciò a prescindere dalla possibilità a loro riconosciuta di accedere all’indennità prevista dal D.L. 18/2020. Si ricorda che l’indennità in parola è condizionata al mancato superamento di un parametro reddituale (50.000 euro) non particolarmente elevato.

Di conseguenza la maggior parte dei professionisti ordinistici è destinata a rimanere priva di sussidi/indennità nonostante il presumibile calo del fatturato sofferto.

Il contributo non spetta, inoltre, ai contribuenti che già hanno diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:

  • l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
    • A questi soggetti il D.L. rilancio riconosce, per il mese di aprile 2020, una indennità nella misura di 600,00 euro, mentre per il mese di maggio 2020 l’indennità ammonta a 1.000,00 euro a condizione che i richiedenti abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento).
  • l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
    • Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020, ossia gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali per il mese di maggio potranno accedere solo al contributo in questione.

Una volta verificati i suddetti requisiti di carattere soggettivo occorre soffermarci sui limiti reddituali previsti per l’accesso all’agevolazione:

  • il primo che attiene al livello di ricavi o compensi realizzato nell’anno di imposta precedente (anno 2019) ed;
  • il secondo che riguarda la condizione quantitativa legata alla riduzione del fatturato subita dal richiedente nel mese di aprile.

Il primo requisito reddituale da verificare affinché un contribuente possa accedere al contributo in rassegna attiene l’ammontare dei ricavi o dei compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di presentazione dell’istanza: per espressa previsione normativa, infatti, il contributo in rassegna spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti che hanno realizzato ricavi, ovvero percepito compensi non superiori all’importo di euro 5.000.0000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore (2019 per i contribuenti c.d. solari).

Il secondo aspetto da verificare attiene, invece, alla riduzione del fatturato subita.

Più precisamente, per accedere al contributo in rassegna è necessario che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi. Dovrebbe pertanto rilevare quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2020, § 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per espressa previsione normativa, il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che:

  • hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019;
  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.

Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 40.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 5.000,00.

Per accedere all’incentivo il contribuente dovrà verificare se il fatturato del mese di aprile 2020 risulti essere inferiore ai 2/3 del fatturato realizzato nel mese di aprile 2019.

Nel caso di specie la condizione è verificata, infatti, il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 13% del fatturato di aprile 2019).

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo spettante a ciascun richiedente è determinato in misura variabile, nel senso che l’ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

e

  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

Tale percentuale è così determinata:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta di cui sopra.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:

  • a 1000 euro per le persone fisiche;
  • a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.

Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000. Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 40.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 5.000,00.

Il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 13% del fatturato di aprile 2019).

Il contributo spettante a favore del suddetto contribuente è pari a 7.000 = ( [40.000 – 5.000]*20%).

Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000. Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 10.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 6.000,00.

Il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 60% del fatturato di aprile 2019).

Il contributo spettante a favore del suddetto contribuente è pari all’importo minimo comunque spettante di 2.000 euro, in luogo dell’importo più basso risultante applicando alla riduzione del fatturato la percentuale prevista pari a euro 1.200 = ([10.000 – 4.000]*20%).

È bene precisare che, ai fini reddituali, il contributo in esame non concorre:

  • alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
  • alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti commentati in precedenza.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, purché delegato al servizio del cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L’istanza in commento deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale che definirà:

  • le modalità di effettuazione dell’istanza;
  • il contenuto informativo dell’istanza;
  • i termini di presentazione della stessa;
  • ogni altro elemento necessario per l’attuazione dell’agevolazione in rassegna.

Dovrà essere allegata all’istanza anche l’autocertificazione con la quale i soggetti richiedenti dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia stato loro applicata con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del citato D.L.gs n. 159/2011

Se dall’incrocio delle informazioni, effettuato nel rispetto della privacy, dovessero emergere delle informazioni false o non veritiere, chi ha rilasciato quell’autocertificazione sarà punito con l’arresto da due a sei anni. Se poi dovesse emergere che il contributo è già stato incassato scatta anche la confisca dei beni. A controllare sui contribuenti saranno in sinergia e sulla base di uno specifico protocollo sia le Entrate sia la Guardia di Finanza.

Il contributo a fondo perduto, è erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Laddove il contributo a fondo perduto sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupererà il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200%. A tale somme si aggiungeranno gli interessi.

Se successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessa, il soggetto che ha firmato l’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli laddove richiesti dall’Amministrazione finanziaria.

L’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Conseguenze possono essere previste anche dal punto di vista penale con applicazione dell’art. 316-ter del c.p. a mente del quale “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.