Adempimenti fiscali: quando si devono pagare le tasse?

Proroga dei versamenti entro il 30 ottobre 2019 con lo 0,4%: effetti sulla rateizzazione

Con la recente risoluzione n. 71 del 01.08.2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Rateizzazione

In caso di rateizzazione dal 30 settembre, le rate scadono:

  1. per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata;
  2. per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata.

I soggetti che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Se ci si avvale del versamento differito al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%:

  1. per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata;
  2. per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata.
La norma

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), l’intervento di quest’anno si presenta più ampio, in quanto:

  • ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

Ambito applicativo della proroga

Come appena ricordato, sono stati prorogati al 30.9.2019 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, a favore dei soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La risoluzione Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64 ha chiarito che la proroga riguarda anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Ulteriore differimento con la maggiorazione dello 0,4%

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E/2019, ha chiarito che i soggetti che beneficiano della proroga al 30.9.2019 possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4% per il differimento di 30 giorni ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

Rateizzazione da parte dei contribuenti titolari di partita IVA

In caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, le rate scadono:

  • il 30.09.2019;
  • il 16.10.2019, con applicazione degli interessi dello 0,18%;
  • il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,51%.

Se ci si avvale del versamento differito al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, le rate si riducono a due, scadenti:

  • il 30.10.2019;
  • il 18.11.2019, con applicazione degli interessi dello 0,18%.
Rateizzazione da parte dei contribuenti NON titolari di partita IVA

In caso di rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, le rate scadono:

  • il 30.09.2019
  • il 31.10.2019, con applicazione degli interessi dello 0,33%;
  • il 02.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,66%.

Se ci si avvale del versamento differito al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le rate rimangono tre, scadenti:

  • il 30.10.2019;
  • il 31.10.2019, senza applicazione di interessi;
  • il 2.12.2019, con applicazione degli interessi dello 0,33%.